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La norma entrerà in vigore dal 1° gennaio e si applicherà retroattivamente ai lavori contabilizzati nel corso del 2004. Riguarda l’indennizzo alle imprese per quei materiali che hanno subito un aumento di oltre il 10% (soprattutto acciaio e bitume sulla base di rilevamento del 2003). Gli indennizzi saranno procurati rivedendo i quadri economici delle opere nelle voci:
1.Somme a disposizione dell’Amm.ne
2.Imprevisti
3.Economie di ribasso
4.Economie di altri lavori
In pratica, l’indennizzo scatterà sulla differenza tra il 10% e la percentuale reale di aumento (ad es. il 12%): 12%-10% = 2%, per tutte quelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.
Ovviamente la compensazione potrebbe essere anche in diminuzione qualora il prezzo scendesse oltre il 10%.
A decorrere dall’introduzione della presente norma i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Esempio pratico di applicazione riserva “Acciaio UE coils a caldo”:
A. Prezzo medio mese di luglio 2003 €/ton 280,00
B. Prezzo medio mese di giugno 2004 €/ton 580,00
C. Effettivo aumento in percentuale (B-A)/A % 107,14
D. Aumento medio indice dei prezzi alla
Produzione (Istat giugno 2004) % 3,3
E. Differenza C-D % 103,84
F. Incidenza media percentuale costo coils a
caldo sui prezzi unitari di contratto % 45
G. Importo contabilizzato nel SAL (giugno 2004) € 80.000,00
H. Importo costo coils a caldo F x G € 36.000,00
I. Importo extra-costo H x C € 38.570,40
Maggiore importo = € 38.570,40
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